Portabilità mutuo imprese, quali possibilità offerte dalla normativa?
Portabilità mutuo imprese, quali le possibilità offerte dalla normativa? La portabilità mutuo non è altro che la possibilità, per il cliente, di trasferire il proprio contratto presso una nuova banca in grado di presentare condizioni più convenienti.
Il debitore che ha stipulato un contratto di mutuo può scegliere di surrogare il mutuante nei diritti del credito, anche senza l’esplicito consenso di quest’ultimo. Quali sono le condizioni affinché si realizzi la surrogazione?
È indispensabile che il mutuo e la quietanza abbino, da atto, data certa. Nell’atto, inoltre, deve essere riportata in modo chiaro la destinazione della somma richiesta. Nella quietanza deve essere menzionata la provenienza dalla somma della cifra adottata per il pagamento.
Il Decreto Bersani ha semplificato la portabilità del mutuo e la surroga dell’ipoteca, riducendone i costi. È stabilito poi il diritto del cliente di surrogare una nuova banca, sia dal punto di vista dei diritti che delle garanzie dell’ente erogatore di partenza, al di là del consenso di questo. La banca quindi non può presentare il suo veto alla surrogazione.
Ma come funziona la portabilità mutuo imprese? In merito alle norme che riguardano la portabilità del mutuo per persone fisiche e imprese, dobbiamo rilevare alcune difficoltà interpretative del Decreto Bersani. Ciò significa che le banche hanno spesso negato la portabilità mutuo alle imprese.
Le difficoltà giungono da una modifica del testo della legge. La norma è stata infatti trasferita dal capo II (Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza) al capo I (Misure urgenti per la tutela dei consumatori). Ciò si è tradotto nel dubbio che la norma potesse essere applicata solo ai consumatori.
È questa infatti l’interpretazione adottata più di frequente, anche se resta applicabile per le imprese l’articolo 1202 del codice civile, sono però assenti le agevolazioni fiscali.